Il risarcimento danni nella polizza prevede che chi rimane coinvolto (danneggiato) in un incidente stradale venga risarcito per tutte le lesioni personali, fisiche e morali, nonché per i danni del veicolo sottoposti all’urto.
A seconda della causalità riscontrata, il soggetto può richiedere un risarcimento diretto presentando una richiesta diretta alla propria compagnia oppure, per tutti i casi di risarcimento non diretto, la compilazione del rimborso è da attribuire alla compagnia rivale (quella del responsabile dell’accaduto).
Il danneggiato può scegliere di inviare il documento alla controparte per mezzo di una raccomandata con ricevuta di ritorno in modo che questa possa verificare ogni passaggio dell’avvenuto sinistro per mezzo del modulo in blu allegato.
Dopo tale comunicazione l’assicuratore chiederà al richiedente di presentarsi presso l’ufficio designato in modo tale che si possa diagnosticare la certezza del risarcimento dopo l’accertamento dei danni.
A seconda dell’esito acconsentito, la compagnia dovrà obbligatoriamente agire entro 40 giorni se i soggetti hanno riportato lesioni di lieve identità, 60 giorni previo invio di raccomandata, mentre per i soli danni materiali il limite è fissato a 30 giorni dalla ricezione del modulo blu.
Il soggetto danneggiato può accettare la proposta, e quindi ricevere il pagamento nei successivi 30 giorni, o negarla, e in tal caso la proposta verrà comunque inviata e fatta incassare dal richiedente senza, però, che questo pregiudichi l’intera pretesa. Se, infine, non si risponde in nessun modo all’offerta sopravvenuta, decorsi i 30 giorni l’agenzia procederà con il risarcimento preventivato ma il danneggiato potrà proseguire con la sua richiesta di risarcimento.
Completamente diverso è il caso in cui si siano verificate lesioni personali di media o grave entità con invalidità permanenti. Per il danno rimborsabile, in questo caso, si attua il patteggiamento delle parti sull’entità della spesa ma una volta accordatesi, l’agenzia ha tempo 15 giorni per inviare la somma pattuita al danneggiato.
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